Art. 29

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Delle informazioni che il Ministero dell'Interno assumera' sulle condizioni igieniche, economiche e di sicurezza delle regioni, per le quali si determina una corrente di emigrazione, sara' data notizia ai Prefetti ed ai Sindaci, che ne cureranno la pubblicita' coi mezzi di cui dispongono o mediante affissione all'albo pretorio dei municipi, negli uffici postali e telegrafici, nelle agenzie e subagenzie di emigrazione, e quando sia possibile, anche alla porta delle chiese parrocchiali.

Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39~art29 · fonte su Normattiva