Art. 29
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Delle informazioni che il Ministero dell'Interno assumera' sulle condizioni igieniche, economiche e di sicurezza delle regioni, per le quali si determina una corrente di emigrazione, sara' data notizia ai Prefetti ed ai Sindaci, che ne cureranno la pubblicita' coi mezzi di cui dispongono o mediante affissione all'albo pretorio dei municipi, negli uffici postali e telegrafici, nelle agenzie e subagenzie di emigrazione, e quando sia possibile, anche alla porta delle chiese parrocchiali.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva