Art. 3
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L'autorita' di pubblica sicurezza del porto di partenza limitera' l'apposizione del visto di assicurato imbarco a quel numero di posti che non ecceda la capacita' regolamentare della nave.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva