Art. 30
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Le disposizioni che il Ministero dell'Interno puo' adottare a tutela degli emigranti, a termini dell'articolo 19, lett. b, della legge, possono essere date con circolare nella forma stabilita all'articolo precedente, oppure mediante comunicazioni ai singoli agenti o subagenti a domicilio.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva