Art. 31
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[1]Il Ministero dell'Interno avra' diretta corrispondenza, per gli affari generali dell'emigrazione, col R. Consoli residenti negli Stati esteri.
[2]Visto, d'ordine di S. M.: Il Ministro G. NICOTERA.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva