Art. 9
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[1]Qualora l'agente si renda responsabile delle contravvenzioni enumerate all'art. 5 o previste in altri articoli di legge, il Prefetto gli ritirera' la patente.
[2]La perdita della patente pero' non diviene definitiva, che colla condanna dell'agente per una delle contravvenzioni medesime.
Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva