Art. 9

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[1]Qualora l'agente si renda responsabile delle contravvenzioni enumerate all'art. 5 o previste in altri articoli di legge, il Prefetto gli ritirera' la patente.

[2]La perdita della patente pero' non diviene definitiva, che colla condanna dell'agente per una delle contravvenzioni medesime.

Testo vigente dal 17 febbraio 1892 al 19 febbraio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;39~art9 · fonte su Normattiva