Art. 1
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[1]I porti sono di due categorie:
[2]Alla prima categoria appartengono i porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente a rifugio o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato.
[3]Della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi che servano precipuamente al commercio ed abbiano i requisiti dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 27 maggio 1885 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva