Art. 14
Annualmente e' data comunicazione agl'interessati della liquidazione delle spese, ed essi debbono, sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle Regie finanze la quota rispettiva, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di nuove opere.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva