Art. 31
[1]Sara' data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i quali dovranno versare la quota risultante a loro debito nella cassa del Consorzio, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di opere nuove.
[2]Le controversie che potessero insorgere a proposito delle liquidazioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; ma non potranno sospendere il pagamento della quota determinata dall'impugnata liquidazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva