Art. 31

[1]Sara' data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i quali dovranno versare la quota risultante a loro debito nella cassa del Consorzio, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di opere nuove.

[2]Le controversie che potessero insorgere a proposito delle liquidazioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; ma non potranno sospendere il pagamento della quota determinata dall'impugnata liquidazione.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art31 · fonte su Normattiva