Art. 22
[1]Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sara' udito il parere del Consiglio provinciale dopo l'assenso dei Consigli dei comuni interessati, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del loro contributo nella spesa necessaria.
[2]Ai comuni stessi dovra' essere data preventivamente comunicazione dei relativi progetti d'arte.
[3]Si reputano assenzienti quei comuni i quali, entro due mesi dalla data della notificazione loro fatta, non abbiano prodotte opposizioni ed osservazioni in contrario.
[4]Le opposizioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva