Art. 22

[1]Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sara' udito il parere del Consiglio provinciale dopo l'assenso dei Consigli dei comuni interessati, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del loro contributo nella spesa necessaria.

[2]Ai comuni stessi dovra' essere data preventivamente comunicazione dei relativi progetti d'arte.

[3]Si reputano assenzienti quei comuni i quali, entro due mesi dalla data della notificazione loro fatta, non abbiano prodotte opposizioni ed osservazioni in contrario.

[4]Le opposizioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art22 · fonte su Normattiva