Art. 19
[1]Sono obbligatorie pei comuni, o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe, le spese:
[2]1° per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie;
[3]2° per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, nonche' delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi; 3° potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione di opere nuove, il cui costo non ecceda lire 100,000 quando, dopo udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiaggie e fari, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e delle Deputazioni provinciali, siano dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci, o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 agosto 1921, n. 1177
1La L. 20 agosto 1921, n. 1177 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Il limite di lire 100,000 stabilito al n. 3 dell'articolo 19 del testo unico 2 aprile 1865, n. 3095, per la obbligatorieta' di nuove opere nei porti di quarta classe e' elevato a lire 500,000".
Testo vigente dal 7 settembre 1921, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva