Art. 26
[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere de' porti, spiaggie e fari, non che del Consiglio superiore dei lavori pubblici, decidera' sulla opportunita' e convenienza dell'attuazione totale o parziale delle nuove opere straordinarie progettate.
[2]A tal fine sara' tenuto conto della importanza commerciale del luogo, dello sviluppo presumibile che potranno avere il commercio e la navigazione, della entita' della spesa, dei mezzi finanziari del comune o delle associazioni di comuni, ed infine delle entrate che si possono ricavare presumibilmente dalla tassa supplementare a quella di ancoraggio, e dalla concessione degli arenili.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva