Art. 2

[1]I porti ed approdi della seconda categoria si dividono in quattro classi.

[2]Sono di prima classe quelli presentemente nella medesima inscritti per essere situati a capo di grandi linee di comunicazioni, e il movimento commerciale dei quali giovando ad estesa parte del Regno, ed al traffico internazionale terrestre li costituisce d'interesse generale dello Stato, e quegli altri che, quantunque non situati a capo di grandi linee di comunicazione, abbiano gli stessi requisiti che li costituiscono d'interesse generale dello Stato, e nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore alle 250,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.

[3]Sono di seconda classe quelli presentemente inscritti nella terza classe e il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o alcune provincie, e quegli altri il movimento commerciale dei quali interessa anche soltanto ad una o ad alcune provincie, purche' la quantita' delle merci nei medesimi imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25,000 in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.

[4]Sono di terza classe quelli, l'utilita' dei quali si estende soltanto ad una parte notevole di una provincia e nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.

[5]Sono di quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie, tanto del continente, quanto delle isole non assegnati alle tre classi precedenti.

[6]I porti lacuali che soddisfino alle condizioni del presente articolo saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art2 · fonte su Normattiva