Art. 252
[1](Padrone marittimo)
[2]Il titolo di padrone marittimo e' di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca.
Testo vigente dal 13 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva