Art. 30
Il decreto del prefetto dovra' essere notificato ai comuni interessati. Questi nel termine perentorio di 60 giorni potranno impugnarlo con ricorso al Re, il quale provvedera' definitivamente sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva