Art. 33
I prefetti dovranno presentare ogni anno al Ministero dei Lavori Pubblici una relazione sulle opere per la costruzione, per l'ampliamento, il miglioramento e per la conservazione dei porti di 4ª classe delle rispettive provincie.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva