Art. 34
[1]Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe della seconda categoria per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, come le altre spese del relativo porto, e nella medesima proporzione.
[2]Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei comuni.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva