Art. 1 (Approvazione)
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Veduto l'articolo 14 della legge 11 luglio 1894, n. 286, che da' facolta' al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di detta legge, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3ª), e delle altre che l'hanno modificata;
[4]Veduto il parere del Consiglio di Stato;
[5]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[6]Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
[7]Abbiamo decretato e decretiamo:
[8]E' approvato il seguente testo unico della legge comunale e provinciale.
[9]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[10]Dato a Torino, addi' 4 maggio 1898.
[11]UMBERTO.
[12]RUDINI'.
[13]Visto, Il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva