Art. 10

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[1]Testo unico, art. 10, legge 1° maggio 1890, n. 6837, e regio decreto 26 aprile 1891, n. 221, art. 1°, lettera i.

[2]La giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per meta' ogni biennio.

[3]I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, e' determinata dalla sorte.

[4]Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

[5]I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

[6]La composizione della giunta e l'esercizio della sua giurisdizione in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837.

[7]Ai commissari elettivi verra' corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto reale.

[8]La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi e' a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art10 · fonte su Normattiva