Art. 100
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286. art. 3.
[2]Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.
[3]Se l'omissione e' dolosa, colui che n'e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva