Art. 102

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 93.

[2]Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito colla detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1,000.

[3]L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita', e' punito con la pena medesima.

[4]Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennita' pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande agli elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla meta'.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art102 · fonte su Normattiva