Art. 103
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[1]Testo unico, art. 94.
[2]Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilita' per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della multa fino a lire 500, e nei casi piu' gravi con la detenzione sino a tre mesi.
[3]Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, e' applicato il massimo della pena.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva