Art. 11

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[1]Testo unico, art. 11, e legge 7 luglio 1889, n. 6173.

[2]Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa:

  • a)I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;
  • b)i consiglieri provinciali della provincia;
  • c)i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;
  • d)gli impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio;
  • e)gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;
  • f)coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

[3]Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinuziato all'ufficio che li rende incompatibili.

[4]La elezione e la nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b, c, d, e del presente articolo rimarra' annullata di pieno diritto, quando essi non rinunzino all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

[5]I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art11 · fonte su Normattiva