Art. 110
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[1]Testo unico, art. 101.
[2]Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualita' non puo' mai applicarsi il minimo della pena.
[3]Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravita' del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, ne' maggiore di tre.
[4]Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilita' sara' pronunziata per un tempo non minore di due ne' maggiore di cinque anni.
[5]Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicita', alla recidiva, al concorso di piu' reati, ed alle circostanze attenuanti.
[6]Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati piu' gravi non puniti dalla presente legge.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva