Art. 112

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[1]Testo unico, art. 12, e legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25, n. 3.

[2]Ogni comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco.

[3]Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

[4]Piu' comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; piu' comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

[5]Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni; le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non puo' essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa e, dalla decisione di questa, anche in merito, alla 4ª sezione del consiglio di Stato.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art112 · fonte su Normattiva