Art. 113
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[1]Testo unico, art. 15.
[2]Il Governo del Re potra' decretare l'unione di piu' comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.
[3]Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facolta' di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmettera' al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.
[4]Sara' in facolta' dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passivita' che appartengono a ciascuno di essi. Sara' pure in loro facolta' di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 175 e nel primo comma dell'articolo 299.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva