Art. 118
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[1]Testo unico, art. 13.
[2]Il consiglio comunale e' composto:
[3]di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;
[4]di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;
[5]di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;
[6]di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;
[7]di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;
[8]di 15 membri negli altri;
[9]e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva