Art. 119
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[2]Il consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.
[3]L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.
[4]L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.
[5]Puo' riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 135, o per deliberazione della giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.
[6]La riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.
[7]In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.
[8]E' in facolta' del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva