Art. 119

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[1]Testo unico, art. 103, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 16.

[2]Il consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

[3]L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

[4]L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

[5]Puo' riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 135, o per deliberazione della giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

[6]La riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

[7]In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

[8]E' in facolta' del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art119 · fonte su Normattiva