Art. 12
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[1]Testo unico, art. 19.
[2]Per essere elettore e' richiesto il concorso delle seguenti condizioni:
[3]1. di aver compiuto il 21° anno di eta';
[4]2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;
[5]3. di sapere leggere e scrivere;
[6]4. di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.
[7]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva