Art. 120

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[1]Testo unico, art. 104.

[2]La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

[3]La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

[4]L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

[5]Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.

[6]Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' inscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art120 · fonte su Normattiva