Art. 121
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[1]Testo unico, art. 105.
[2]Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva