Art. 122
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[1]Testo unico, articolo 112.
[2]I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la meta' del numero dei consiglieri assegnati al comune; pero' alla seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purche' intervengano almeno quattro membri.
[3]Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva