Art. 124

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[1]Testo unico, art. 108 e 109.

[2]Il consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

[3]Nella sessione d'autunno:

[4]elegge i membri della giunta municipale a termini dell'art. 130.

[5]delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

[6]nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale;

[7]nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali a termini dell'art. 31.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art124 · fonte su Normattiva