Art. 124
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[2]Il consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.
[3]Nella sessione d'autunno:
[4]elegge i membri della giunta municipale a termini dell'art. 130.
[5]delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;
[6]nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale;
[7]nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali a termini dell'art. 31.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva