Art. 125
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[1]Testo unico, art. 110.
[2]Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorche' scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.
[3]Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potra' presiedere il consiglio durante questa discussione. Il consiglio eleggera' un presidente temporaneo.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva