Art. 126
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[1]Testo unico, art. 111, legge 21 giugno 1896, n. 218, legge 17 maggio 1866, n. 2933, e legge 1° maggio 1890, n. 6837.
[2]Nell'una e nell'altra sessione il consiglio comunale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:
[3]1. agli uffizi, agli stipendi, alle indennita' ed ai salari;
[4]2. alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.
[5]La nomina del segretario non puo' aver luogo fuorche' colle condizioni stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge;
[6]3. agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;
[7]4. alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitu' e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprieta' e di servitu';
[8]5. alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;
[9]6. ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilita' e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;
[10]7. alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;
[11]8. alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;
[12]9. al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;
[13]10. alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;
[14]11. ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nello interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;
[15]12. alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 11, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.
[16]E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono prorii dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva