Art. 128
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[2]Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.
[3]Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame e' aperto il ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'art. 1, n. 1, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva