Art. 130

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[1]Testo unico, art. 115, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

[2]Il consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

[3]La giunta municipale si rinnova per intiero ogni triennio.

[4]Gli assessori che escono d'ufficio al termine del triennio sono sempre rieleggibili.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art130 · fonte su Normattiva