Art. 131
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 14.
[2]La giunta municipale si compone, oltre il sindaco:
[3]di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;
[4]di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;
[5]di sei nei comuni che hanno piu' di 30,000 abitanti;
[6]di quattro in quelli che ne hanno piu' di 3,000;
[7]di due negli altri.
[8]In tutti questi casi il numero dei supplenti sara' di due.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva