Art. 131

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 14.

[2]La giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

[3]di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

[4]di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

[5]di sei nei comuni che hanno piu' di 30,000 abitanti;

[6]di quattro in quelli che ne hanno piu' di 3,000;

[7]di due negli altri.

[8]In tutti questi casi il numero dei supplenti sara' di due.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art131 · fonte su Normattiva