Art. 136
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[1]Testo unico, art. 118.
[2]La giunta prende sotto la sua responsabilita' le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.
[3]Di queste deliberazioni sara' data immediata comunicazione al prefetto e ne sara' fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esse e' applicabile la disposizione dell'art. 123.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva