Art. 137
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 120.
[2]La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilita'.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva