Art. 140
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[1]Legge 29 luglio 1896, n. 346, e testo unico, art. 123.
[2]Il sindaco e' eletto dal consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.
[3]Esso dura in ufficio tre anni ed e' sempre rieleggibile purche' conservi la qualita' di consigliere.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva