Art. 145

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[1]Testo unico, art. 214 e 235. Leggi 5 luglio 1882, n. 842 e 30 dicembre 1888, art. 80.

[2]Le funzioni di deputato al Parlamento e di deputato provinciale sono incompatibili con quelle di sindaco.

[3]Chiunque eserciti una delle dette funzioni non e' eleggibile a sindaco se non ha cessato dalle stesse almeno da sei mesi.

[4]Il sindaco puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

[5]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art145 · fonte su Normattiva