Art. 146

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[1]Testo unico, art. 128.

[2]Il sindaco prima di entrare in funzioni presta dinanzi al prefetto giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

[3]Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art146 · fonte su Normattiva