Art. 149

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[1]Testo unico, art. 131.

[2]Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale;

[3]1. spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;

[4]2. convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

[5]3. propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

[6]4. eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

[7]5. stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

[8]6. provvede alla osservanza dei regolamenti;

[9]7. attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

[10]8. rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta'; compie gli altri atti consimili attributi all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla giunta;

[11]9. rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

[12]10. sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

[13]11. puo' sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

[14]12. assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art149 · fonte su Normattiva