Art. 149
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[1]Testo unico, art. 131.
[2]Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale;
[3]1. spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;
[4]2. convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;
[5]3. propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;
[6]4. eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;
[7]5. stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;
[8]6. provvede alla osservanza dei regolamenti;
[9]7. attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;
[10]8. rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta'; compie gli altri atti consimili attributi all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla giunta;
[11]9. rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;
[12]10. sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;
[13]11. puo' sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;
[14]12. assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva