Art. 150
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[1]Testo unico, art. 132.
[2]Quale ufficiale del Governo e' incaricato sotto la direzione delle autorita' superiori:
[3]1. della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;
[4]2. di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;
[5]3. di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtu' delle leggi e dei regolamenti;
[6]4. di invigilare a tutto cio' che possa interessare l'ordine pubblico;
[7]5. di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
[8]6. d'informare le autorita' superiori di qualunque evento interessante d'ordine pubblico;
[9]7. ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.
[10]I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva