Art. 151
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[2]Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'articolo 194, nonche' di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.
[3]La nota di queste spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed e' rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
[4]Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto e' ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'articolo 1, n. 4, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva