Art. 151

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[1]Testo unico, art. 133 e legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 1, n. 4.

[2]Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'articolo 194, nonche' di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

[3]La nota di queste spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed e' rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

[4]Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto e' ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'articolo 1, n. 4, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art151 · fonte su Normattiva