Art. 153

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[1]Testo unico, art. 135.

[2]Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potra' delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art153 · fonte su Normattiva