Art. 153
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[1]Testo unico, art. 135.
[2]Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potra' delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva