Art. 154
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[1]Testo unico, art. 136.
[2]I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competera' al sindaco la facolta' di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 150, 151 e 153 e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva