Art. 155
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[1]Testo unico, art. 137.
[2]Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 113 e 116, risiedera' un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verra' scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercitera' le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 150, 151, e 153. Fara' osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera fara' relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verra' trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 189, 190 e 191.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva