Art. 158

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[1]Testo unico, art. 140 e regio decreto 6 luglio 1890, n. 7036 (serie 3ª), art. 1°.

[2]In ogni comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili.

[3]Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

[4]Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimo comunale, vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

[5]Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art158 · fonte su Normattiva