Art. 158
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[2]In ogni comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili.
[3]Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.
[4]Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimo comunale, vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.
[5]Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva