Art. 159

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[1]Testo unico, art. 141.

[2]I beni comunali devono, di regola, esser dati in affitto.

[3]Nei casi pero' in cui lo richieda la condizione speciali dei luoghi, il consiglio comunale potra' ammettere la generalita' degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovra' formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art159 · fonte su Normattiva